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In relazione a quanto richiesto dalla normativa per i datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (cosiddetti datori di lavoro RSPP), si ricorda a tutti datori di lavoro RSPP esonerati dalla frequenza dei corsi in base all’art. 95 dell’ex D. Lgs. 626/94 l’aggiornamento previsto sarebbe dovuto avvenire entro l’11 gennaio scorso.

D.Lgs. n. 626/1994 – Art. 95. Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell’art. 10, ferma restando l’osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).

Ripercorriamo nel dettaglio la normativa.

Come indicato dall’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008, i datori di lavoro RSPP sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento previsti nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

D.Lgs. 81/2008 – Articolo 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi)
(…)
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

In particolare i punti dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che trattano l’aggiornamento anche dei datori di lavoro esonerati sono i punti 7 e 9.

7. AGGIORNAMENTO
L’aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, individuata come segue:
BASSO 6 ore
MEDIO 10 ore
ALTO 14 ore
L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell’aggiornamento é individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5.
(…)

9. CREDITI FORMATIVI
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell’articolo 34, é previsto l’obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto 7 del presente accordo.
(…)

Dunque i datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero ex art. 95 del D. Lgs. 626/1994 continuano ad essere esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione, ma avrebbero dovuto comunque aggiornarsi con le modalità indicate nel punto 7 dell’Accordo.

Come ricordato in un articolo su PuntoSicuro dell’ing. Gerardo Porreca il termine entro il quale avrebbero dovuto farlo “non è quello dei cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Accordo ma dei due anni dalla stessa data e cioè entro l’11/1/2014 e ciò per l’evidente motivo che avendo gli stessi usufruito dell’esonero dalla formazione di base ad essi viene chiesto di doversi aggiornare entro tempi più brevi”.

E ora a quali conseguenze va incontro il datore di lavoro RSPP che non abbia fatto l’idoneo aggiornamento nei tempi indicati?

Segnaliamo che le sanzioni del D.Lgs. 81/2008, come modificate dal D.Lgs. 106/2009, riguardano in particolare il comma 2 dell’articolo 34: in mancanza di una formazione adeguata il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro (Art. 55, co. 1 lett. b), compresa la successiva rivalutazione degli importi). Mentre il legislatore non ha fornito di sanzione il comma 3 del citato articolo 34 che si riferisce in specifico all’ obbligo dell’aggiornamento.

Tuttavia per analogia, con riferimento in questo caso a RSPP e ASPP, ricordiamo quanto riportato dalle Linee interpretative del 25 luglio 2012 relative agli accordi sulla formazione: “pertanto, si ritiene che l’ASPP o il RSPP che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria “operatività”. Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante (…)”.

E se, in definitiva, il datore di lavoro RSPP – esonerato dalla frequenza dei corsi in base all’art. 95 dell’ex D. Lgs. 626/94 e in carenza dell’aggiornamento previsto – decade dalla funzione di RSPP, può anche venire sanzionato per mancata nomina dell’RSPP.

Fonte: Puntosicuro.it