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Il reato per non avere fornito all’ispettore del lavoro notizie legalmente richieste si configura anche nel caso di mancata esibizione allo stesso della documentazione necessaria per effettuare la vigilanza. A cura di G. Porreca.

Cassazione Penale Sezione III – Sentenza n. 42334 del 15 ottobre 2013 (u. p. 26 giugno 2013) –  Pres. Fiale – Est. Andronio – P.M. Mazzotta – Ric. omissis.

Commento.

La Corte di Cassazione in questa sentenza, a seguito del ricorso presentato da un datore di lavoro con riferimento ad un provvedimento di contravvenzione adottato da un ispettore del lavoro che aveva richiesto l’esibizione di alcune documentazioni necessarie per i suoi accertamenti, ha avuto modo di precisare che il reato per non avere fornito all’ispettore del lavoro notizie legalmente dallo stesso richieste di cui all’art. 4 della legge n. 628/1961 si configura anche nel caso in cui il datore di lavoro non esibisce la documentazione necessaria per l’effettuazione degli accertamenti ispettivi.

La contravvenzione ed il ricorso in Cassazione.

La Corte d’Appello, sostituendo la pena dell’arresto con quella dell’ammenda e revocando la sospensione condizionale della pena,  ha confermata la sentenza di condanna emessa dal Tribunale nei confronti di un datore di lavoro con la quale lo stesso era stato condannato per il reato di cui all’art. 4 della legge n. 628 del 1961 per non avere fornito all’Ispettorato del Lavoro, nella sua qualità di presidente di una cooperativa, benché sollecitata, la documentazione relativa al rapporto di lavoro dei dipendenti.

Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione rilevando la carenza di motivazione e l’erronea applicazione della norma incriminatrice. Ad avviso della difesa dello stesso, la norma in questione non sanziona qualsiasi inottemperanza del datore di lavoro a prescrizioni o richieste dell’Ispettorato del Lavoro, ma soltanto le condotte di coloro che, legalmente richiesti, non forniscano le notizie richieste o le forniscano scientemente errate o incomplete, per cui da tale fattispecie deve ritenersi esclusa l’omessa esibizione della documentazione eventualmente richiesta dall’ispettore dei lavoro, le cui facoltà di richiedere tale documentazione e di adottare le sanzioni per il relativo rifiuto sono collegate esclusivamente alle indagini di polizia amministrativa previste dall’art. 8 del D.P.R. n. 520 del 1955, senza possibilità di estensione alle generali attività di vigilanza affidate agli ispettori del lavoro dall’art. 4 della legge n. 628 dei 1961.

Le decisioni della suprema Corte.

Il ricorso è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione inammissibile perché basato su un motivo manifestamente infondato. L’art. 4, ultimo comma, della legge n. 628 del 1961, ha infatti sostenuto la suprema Corte, punisce «coloro che, legalmente richiesti dall’Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete». Si tratta, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, delle richieste di notizie concernenti violazioni delle leggi sui rapporti di lavoro, sulle assicurazioni sociali, sulla prevenzione e l’igiene del lavoro, che assumono valore strumentale rispetto alla funzione istituzionale di controllo esercitata dall’Ispettorato del Lavoro. La stessa Corte di Cassazione ha più volte specificato “che il reato in questione si configura, non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell’ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta all’Ispettorato del lavoro la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ivi compresa quella sulle assunzioni, necessaria per verificare l’adempimento dei conseguenti obblighi contributivi”.
A ciò deve aggiungersi, ha proseguito la Sez. III, che la richiesta all’interessato di documenti relativi ai rapporti di lavoro non attiene alle sole indagini di polizia amministrativa di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 520 del 1955.

I principi sopra indicati, ha concluso la Corte di Cassazione, sono stati quindi correttamente applicati dalla Corte d’appello in quanto la stessa ha preso le mosse dai risultati dell’istruttoria da cui è emerso che la documentazione richiesta all’imputato era quella necessaria per l’espletamento dei compiti istituzionali dell’Ispettorato definiti dal richiamato art. 4 della legge n. 628 del 1961 e, in particolare, per la verifica della sussistenza di irregolarità nelle assunzioni dei dipendenti.

Fonte: Puntosicuro.it